Art. 8. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita' programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare. Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere debitamente autorizzate dal direttore del corso. In ogni caso il collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale decurtazione dell'importo annuale della borsa. Il direttore del corso, previa acquisizione del parere del collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi' costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta. La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.