Art. 8.
    I   dottorandi   hanno  l'obbligo  di  frequentare  le  attivita'
programmate   dal  collegio  dei  docenti,  fatti  salvi  i  casi  di
maternita'  o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali  assenze  per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente  autorizzate  dal  direttore  del  corso. In ogni caso il
collegio   dei   docenti   potra'   procedere  ad  una  proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
    Il  direttore  del  corso,  previa  acquisizione  del  parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica  interessata,  puo'  affidare  ai  dottorandi  una limitata
attivita'   didattica   integrativa,   che  non  deve  in  ogni  caso
comprometterne   l'attivita'   di  formazione  alla  ricerca,  bensi'
costituire  un  momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La  collaborazione  didattica  e' per il dottorando facoltativa e non
da'   luogo   ad   alcun  diritto  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli
dell'Universita'.