Art. 9. Al termine di ciascun anno di dotturato, i dottorandi sono tenuti a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentono l'ammissione alla prosecuzione del dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per l'ammissione all'anno successivo. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre universita', anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno di dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle prove da sostenere nel primo anno.