Art. 9.
    Al termine di ciascun anno di dotturato, i dottorandi sono tenuti
a   sostenere   delle   prove  che  accertino  la  loro  capacita'  a
intraprendere  l'attivita'  di  ricerca  e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
    Il  collegio  dei  docenti  stabilisce  il  punteggio  minimo per
l'ammissione   all'anno  successivo.  Qualora  i  dottorandi  abbiano
sostenuto   presso   altre   universita',   anche   straniere,  esami
equipollenti  a  quelli  previsti  nel  primo anno di dottorato, essi
possono essere esentati da tutte o da alcune delle prove da sostenere
nel primo anno.