Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato  al  precedente art. 1, sono assegnate secondo l'ordine
definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate dalle
Commissioni giudicatrici.
    Le  borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    La  borsa  di  studio  e' erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito  annuo  lordo  superiore  a euro 7.746,85. Il
superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del diritto
alla  borsa  di studio per l'anno in cui si e' verificato, e comporta
l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite.
    L'importo  annuale  lordo  della  borsa  di  studio  e'  di  euro
10.561,54  ed  e'  assoggettato  al contributo previdenziale I.N.P.S.
secondo la normativa vigente.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa di studio e' aumentato, proporzionalmente
ed  in  relazione ad eventuali periodi di soggiorno all'estero, nella
misura del 50%.
    La  durata dell'eventuale attivita' di dottorato presso strutture
non  coincidenti  con  la sede amministrativa o con le eventuali sedi
convenzionate  non  potra' comunque essere superiore alla meta' della
durata complessiva del corso di dottorato.
    L'autorizzazione  a  recarsi  presso strutture italiane od estere
non  facenti parte quali sedi convenzionate del dottorato per periodi
continuativi  superiori a sei mesi (ovvero prolungamento continuativo
di  un  periodo  inizialmente inferiore) dovra' essere deliberata dal
Collegio   dei   docenti.   Per   periodi   inferiori   a   sei  mesi
l'autorizzazione sara' concessa direttamente dal Coordinatore.
    Il  pagamento  della  borsa  e'  effettuato  in  rate  bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
    In  caso  di  sospensione dal corso di durata superiore ai trenta
giorni  ovvero  di  esclusione dal corso non potra' essere erogata la
borsa di studio.
    La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo
a  seguito  di delibera del Collegio dei Docenti relativa al corretto
svolgimento  dell'attivita' di ricerca prevista e subordinatamente al
mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.