Art. 10. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. La borsa di studio e' erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo superiore a euro 7.746,85. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato, e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite. L'importo annuale lordo della borsa di studio e' di euro 10.561,54 ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. secondo la normativa vigente. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato, proporzionalmente ed in relazione ad eventuali periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. La durata dell'eventuale attivita' di dottorato presso strutture non coincidenti con la sede amministrativa o con le eventuali sedi convenzionate non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata complessiva del corso di dottorato. L'autorizzazione a recarsi presso strutture italiane od estere non facenti parte quali sedi convenzionate del dottorato per periodi continuativi superiori a sei mesi (ovvero prolungamento continuativo di un periodo inizialmente inferiore) dovra' essere deliberata dal Collegio dei docenti. Per periodi inferiori a sei mesi l'autorizzazione sara' concessa direttamente dal Coordinatore. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. In caso di sospensione dal corso di durata superiore ai trenta giorni ovvero di esclusione dal corso non potra' essere erogata la borsa di studio. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo a seguito di delibera del Collegio dei Docenti relativa al corretto svolgimento dell'attivita' di ricerca prevista e subordinatamente al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.