Art. 12. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi e le modalita' fissati dal Collegio dei docenti. Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Collegio dei docenti, alla permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della durata del corso stesso. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso e garantisce, per lo stesso periodo, la copertura assicurativa per responsabilita' civile dei dottorandi. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni previste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata dall'Ateneo, sentito il Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, tale comunque da non compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita', facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verra' attribuita secondo modalita' definite dal Senato Accademico. Essa non da' luogo, a nessun titolo, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. L'inadempienza degli obblighi previsti per il dottorando comportera' l'esclusione o la sospensione dal corso, con decisione motivata del Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca approvato ed a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. E' prevista, di norma, l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di: giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato di prestazione d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate. E' prevista, di norma, la sospensione dal corso di dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di: maternita'; assolvimento degli obblighi di leva; grave e documentata malattia. In caso di sospensione della frequenza per maternita', servizio militare o civile, grave malattia o altra causa di invalidita', i periodi di sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del coordinatore, sentito il Collegio dei docenti. In caso di interruzione del corso di dottorato e' fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento;