Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  partecipare  ai  concorsi,  senza  limitazioni di eta' e
cittadinanza,  coloro  che  sono  in  possesso  del diploma di laurea
conseguito  in  Italia  o  di  analogo  titolo  accademico conseguito
all'estero  preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di cooperazione e
mobilita'.  Qualora  il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
il  Collegio  dei  docenti  del  dottorato di ricerca per il quale il
candidato  presenta  domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini  dell'ammissione  al  corso.  In  tal  caso i candidati dovranno
allegare  alla  domanda di concorso i documenti utili a consentire la
dichiarazione   di   equipollenza,   tradotti   e  legalizzati  dalle
competenti  rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
    Possono  altresi'  partecipare  ai  concorsi anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  entro  la  data  di effettivo
svolgimento  dei  concorsi.  In tal caso l'ammissione verra' disposta
«con  riserva»  ed  il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza,    il    relativo    certificato    di    laurea    ovvero
l'autocertificazione   sull'avvenuto  conseguimento  del  diploma  di
laurea.
    I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi, anche in
sovrannumero,  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca che riguardino la
stessa  area scientifico-disciplinare per la quale gli assegni stessi
sono  stati  loro  conferiti,  previo  il  superamento delle prove di
ammissione,  e  comunque  in  numero  non  superiore ai posti messi a
concorso.