Art. 2. Requisiti di ammissione Possono partecipare ai concorsi, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Possono altresi' partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di effettivo svolgimento dei concorsi. In tal caso l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea ovvero l'autocertificazione sull'avvenuto conseguimento del diploma di laurea. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi, anche in sovrannumero, ai corsi di dottorato di ricerca che riguardino la stessa area scientifico-disciplinare per la quale gli assegni stessi sono stati loro conferiti, previo il superamento delle prove di ammissione, e comunque in numero non superiore ai posti messi a concorso.