Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    Le Commissioni giudicatrici, nominate con decreto del rettore, su
proposta del Collegio dei docenti, sono composte da tre membri scelti
tra  docenti  di  ruolo e ricercatori cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle  strutture  pubbliche  o  private di ricerca. La nomina di tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese.
    Ciascuna  Commissione  giudicatrice,  per  la valutazione di ogni
candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso nel medesimo giorno, nella sede di esame.