Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi,  secondo  l'ordine  di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso per ogni singolo corso di dottorato.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso  subentreranno  altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.