Art. 8.

                         Iscrizione ai corsi

    I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare, o far
pervenire  tramite  servizio postale, al Settore Alta Formazione, via
Melisurgo, 44 - 80134 Napoli, entro il termine perentorio di quindici
giorni  che  decorrono  da  quello  successivo  al  ricevimento della
relativa notifica, la sottoelencata documentazione in carta libera:
      domanda di iscrizione al primo anno di corso;
      fotocopia fronte-retro di un documento di identita';
      ricevuta del versamento di cui al successivo art. 10;
      n. 3 foto formato tessera.
    Nella domanda di iscrizione il vincitore dovra' dichiarare:
      di  non  essere  iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro  corso di diploma di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso;
      di  non  essere  iscritto/a  ad  una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne  o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso
di dottorato;
      di  non  avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
      di  impegnarsi a richiedere al Collegio dei Docenti del proprio
corso  di  dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere  al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. (Si ricorda
che  il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso,  in  congedo  straordinario  per  motivi  di  studio,  ove  ne
ricorrano  le  condizioni.  Inoltre, per i vincitori del dottorato di
ricerca,  che  non godono di borsa di studio o rinuncino alla stessa,
vi  e'  la  possibilita'  di  conservare  il  trattamento  economico,
previdenziale    e    di    quiescenza    in   godimento   da   parte
dell'amministrazione  presso  la  quale  e' instaurato il rapporto di
lavoro legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57). Il periodo
di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della progressione di
carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    Qualora divenga assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre
dichiarare:
      di  non  cumulare  la  borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      in  caso  di  richiesta  accreditamento  della borsa di studio,
indicare  le  relative  coordinate bancarie (c/c bancario: numero del
conto corrente, codice CAB e ABI);
      di  impegnarsi  a  non superare durante il periodo di fruizione
della borsa di studio di un reddito personale complessivo annuo lordo
di  euro 7.746,85 a pena di decadenza immediata dalla fruizione della
borsa  stessa.  Alla  determinazione  del suddetto reddito concorrono
redditi  di  origine  patrimoniale,  nonche'  emolumenti di qualsiasi
altra  natura  aventi  carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva;
      il proprio codice fiscale;
      dichiarazione di essere, ovvero non essere detentore di reddito
da pensione perevidenziale diretta.
    Alla  domanda dovra' essere allegata copia dell'avvenuta apertura
della  posizione  I.N.P.S.  a  gestione  separata  nonche'  copia del
proprio tesserino di codice fiscale.
    Non  si  terra' conto delle domande di iscrizione pervenute oltre
il termine sopra richiamato.
    L'attivita'  di  ricerca  non potra' essere iniziata prima che il
Collegio  di  docenti fissi la data di effettivo inizio del corso. Da
quel  momento  potranno essere rilasciati certificati di iscrizione e
decorrera',  per  chi  ne  ha  diritto,  la  fruizione della borsa di
studio.