Art. 10.

                              Documenti

    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  a decorrere dal giorno successivo a
quello  del  ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
domanda di immatricolazione al corso e i seguenti documenti:
      a) una   fotocopia   del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) autocertificazione   del   diploma   di   scuola  secondaria
superiore  ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
      d) autocertificazione  del  diploma  di  laurea  quadriennale o
specialistica con la relativa votazione;
      e) in   caso   di   eventuale   iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospenderne la frequenza;
      f) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato, se beneficiari;
      g) autocertificazione  sul reddito personale complessivo annuo,
nel  caso intendano fruire della borsa di studio di cui al successivo
art. 10;
      h) dichiarazione  di  essere/non  essere in servizio presso una
pubblica  amministrazione  e, in caso affermativo, di avere richiesto
il  collocamento  in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data
di inizio del corso e per tutta la sua durata;
      i) dichiarazione  di  essere  titolare  o  meno  di  assegno di
ricerca  di  cui  all'art. 51,  comma  sesto, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni;
      j) 2 foto-tessera;
      k) copia  della  ricevuta  del  versamento della prima rata dei
contributi   di  accesso  e  frequenza  al  corso,  salvo  che  siano
beneficiari di borsa di studio triennale.
    Gli  atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.