Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    Nell'ambito  del  diritto allo studio il dottorando di ricerca e'
uno  studente  universitario  iscritto  ad  un  corso  di  formazione
post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di diploma e
di  laurea,  con  la sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo
per  la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. Egli
ha  l'obbligo  di  frequentare  il  dottorato  per  il numero di anni
definito  dal  bando  con  assiduita' e con impegno ed e' tenuto allo
svolgimento,  a  tempo  pieno,  delle  attivita' curriculari, secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
    Il  dottorando  puo'  essere  inserito, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  nell'attivita'  di  ricerca  delle strutture
dell'Ateneo,  purche'  congruenti  con il suo percorso formativo. Gli
iscritti  ai  corsi  di dottorato di ricerca possono essere impegnati
dall'Universita'  in  limitate  attivita'  didattiche e sussidiarie o
integrative  e  assistenza  nella preparazione della tesi di laurea a
studenti  laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle
facolta',  sentiti  i  collegi  dei docenti. Tale impegno non deve in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione  didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle  universita'.  Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in
ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa.
    Il  dottorando  non  puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato,   corso   di   studi,  scuola  di  specializzazione  o  di
perfezionamento  in  Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiedeme   la  sospensione.  E'  altresi'  vietata  la  contemporanea
fruizione  di altre borse di studio, ad esclusione di quelle concesse
da  istituzioni  italiane o straniere utili a integrare con soggionii
all'estero l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  di corso il dottorando e' tenuto a
presentare  una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e  di  ricerca  svolte  al  collegio  dei  docenti  il  quale, previa
valutazione  della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore  il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale,  a  seconda dell'anno di iscrizione. Un'eventuale valutazione
negativa  da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal
dottorato  con  perdita e restituzione della borsa di studio relativa
all'anno  in  corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo
anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
    Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages presso
altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani
e  stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi e'
richiesto  il  consenso  scritto  del coordinatore del dottorato; per
periodi  di formazione all'estero superiori e' richiesta una motivata
deliberazione   del   collegio  dei  docenti.  In  nessun  caso  tale
permanenza  all'estero  puo' eccedere la meta' dell'intero periodo di
durata  previsto  per il conseguimento del dottorato. Tale limite non
si  applica  in presenza di accordi con universita' anche straniere e
con  enti  pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di
ricerca,   eventualmente   anche  attraverso  strutture  tecnicamente
avanzate da essi controllate.