Art. 12.

Valutazione  dell'attivita'  dei  dottorandi  e  iscrizione  ad  anni
                 successivi, sospensione e decadenza

    Ai  fini  dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, il
collegio  dei  docenti  del  dottorato  valuta l'attivita' svolta dai
medesimi entro il 15 novembre di ogni anno accademico trasmettendo il
relativo verbale nei successivi quindici giorni. I dottorandi ammessi
all'anno  successivo  devono  iscriversi entro il 30 dicembre di ogni
anno.  In  caso  di  motivato giudizio negativo del collegio docenti,
l'ufficio  provvede  a  darne  comunicazione  scritta all'interessato
entro   trenta   giorni   dal  ricevimento  della  deliberazione  con
raccomandata a.r.
    La  frequenza  al  dottorato  puo'  essere  sospesa  per servizio
militare  di  leva  o  servizio  sostitutivo civile, per gravidanza e
maternita'  o  per malattia grave. Il dottorando presenta documentata
domanda all'ufficio e ne da' comunicazione al collegio dei docenti.
    I dottorandi decadono per giudizio negativo da parte del collegio
dei   docenti;   prestazioni   di   lavoro   a  tempo  determinato  o
indeterminato;   prestazioni   d'opera   senza  l'autorizzazione  del
collegio  dei  docenti;  mancata iscrizione entro i termini previsti;
mancata  presentazione,  senza giustificato motivo, della domanda per
sostenere  l'esame finale; assenza, senza giustificato motivo, per un
periodo superiore a quindici giorni.