Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  per  gli  esami di ammissione a ciascun corso di
dottorato  di  ricerca  e'  formata  e  nominata  in  conformita'  al
regolamento  vigente,  e specificatamente con decreto del rettore, su
proposta  del  collegio  dei  docenti. Essa e' composta da tre membri
scelti  tra  professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo, cui
possono  essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La
commissione  deve  concludere  i  lavori  entro  novanta giorni dalla
nomina.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.  E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio
si  intende  superato  solo  se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 42/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui  si  e'  svolta  la  prova.  Al  termine  della  prova d'esame la
commissione  compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.