Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca e' formata e nominata in conformita' al regolamento vigente, e specificatamente con decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti. Essa e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla nomina. In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 42/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.