Art. 7. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Relativamente ai posti messi a concorso, non coperti da borsa di studio, su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato ammesso sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato determinato per l'anno accademico 2003/2004 in Euro 4.150,00 per ciascun anno, cosi' suddiviso: I rata: Euro 2.150,00 (all'atto dell'iscrizione); II rata: Euro 1.000,00 (entro il 30 marzo 2004); III rata: Euro 1.000,00 (entro il 30 giugno 2004); non comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a circa Euro 100. L'importo della tassa sara' confermato dopo la definizione della stessa dalla regione Lombardia per l'anno accademico 2003/2004. Per quanto concerne i posti in sovrannumero (vedi art. 1 del presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, essi sono da considerarsi senza borsa di studio. Tali assegnisti conservano l'assegno di ricerca da parte dell'universita' erogante, per la durata dello stesso e non sono soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli idonei titolari di borse per l'addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 34 dello statuto di autonomia per l'anno accademico 2003/2004 sono da considerarsi senza borsa di studio e conservano la borsa di addestramento didattico loro erogata da parte dell'Universita' IULM per tutta la durata della stessa. Sono altresi' soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi in caso di cessazione della borsa di addestramento didattico.