Art. 7.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Relativamente  ai posti messi a concorso, non coperti da borsa di
studio,   su   fondi  ripartiti  dai  decreti  del  Ministro  di  cui
all'art. 4,  comma  3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato
ammesso  sara'  tenuto  a  versare  un  contributo per l'accesso e la
frequenza  del  corso  di dottorato determinato per l'anno accademico
2003/2004 in Euro 4.150,00 per ciascun anno, cosi' suddiviso:
      I rata: Euro 2.150,00 (all'atto dell'iscrizione);
      II rata: Euro 1.000,00 (entro il 30 marzo 2004);
      III rata: Euro 1.000,00 (entro il 30 giugno 2004);
non  comprensivo  della  tassa  regionale per il diritto allo studio,
pari a circa Euro 100. L'importo della tassa sara' confermato dopo la
definizione   della   stessa   dalla  regione  Lombardia  per  l'anno
accademico 2003/2004.
    Per  quanto  concerne  i  posti  in sovrannumero (vedi art. 1 del
presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui
all'art. 51,  comma  sesto,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 e
successive  modificazioni,  essi  sono da considerarsi senza borsa di
studio.  Tali  assegnisti  conservano  l'assegno  di ricerca da parte
dell'universita'  erogante,  per  la  durata  dello stesso e non sono
soggetti  al  versamento  del contributo per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
    Gli  idonei  titolari  di  borse  per l'addestramento didattico e
scientifico  di cui all'art. 34 dello statuto di autonomia per l'anno
accademico  2003/2004  sono  da  considerarsi senza borsa di studio e
conservano  la borsa di addestramento didattico loro erogata da parte
dell'Universita' IULM per tutta la durata della stessa. Sono altresi'
soggetti  al  versamento  del contributo per l'accesso e la frequenza
dei  corsi  in  caso  di  cessazione  della  borsa  di  addestramento
didattico.