Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  erogate su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro  di  cui  all'art.  4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n.
210,  sono  attribuite  secondo l'indicazione della graduatoria della
valutazione  comparativa  dei  candidati  italiani  e  comunitari,  o
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
reddito  annuo  personale  complessivo  non superiore a 15 milioni di
lire.  L'importo  di  ogni  singola  borsa  e'  determinato  ai sensi
dell'art. 1,  comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive  modificazioni. A parita' di merito prevale la valutazione
della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
    Tali borse sono erogate per l'intera durata del corso (triennale)
e  il  loro  importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali  documentati  periodi  di  soggiorno  all'estero  di durata
consecutiva  superiore a 20 giorni, per un totale massimo di sei mesi
per  ciascun  anno  di  frequenza, nel caso questi siano previsti dal
progetto  di  dottorato  e  approvati  dal collegio dei docenti dello
stesso.
    La  borsa  di  studio  assegnata  in  base a convenzioni con enti
esterni e' soggetta al versamento delle tasse e dei contributi per la
frequenza  al  corso  di dottorato, ed e' erogata secondo le medesime
modalita' delle borse di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210.