Art. 10. Esito delle prove ed ammissione al colloquio Conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte. Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.