Art. 10.

            Esito delle prove ed ammissione al colloquio

    Conseguiranno  l'ammissione  al colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
    I  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova.
    Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla somma della
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e della votazione
conseguita nel colloquio.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.