Art. 11.

                      Commissione esaminatrice

    Alle  operazioni  di  concorso  procedera'  apposita commissione,
nominata  con  successivo  provvedimento  e costituita secondo quanto
disposto   dall'art. 9   del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.