Art. 12. Titoli di riserva, precedenza o preferenza I candidati che, avendo superato le prove di esame, intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ovvero abbiano diritto a riserva ai sensi dell'art. 2 del bando, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma, i documenti, in carta semplice, ovvero opportuna autocertificazione, attestanti il possesso dei titoli stessi, gia' indicati nella domanda, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio. Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovra' risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che abbiano conseguito l'idoneita', potranno usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme vigenti purche', ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/1999 risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la provincia - servizio del collocamento obbligatorio - e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.