Art. 12.

             Titoli di riserva, precedenza o preferenza

    I candidati che, avendo superato le prove di esame, intendano far
valere  i  titoli  di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   indicati  nell'allegato  B,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  ovvero
abbiano  diritto  a  riserva ai sensi dell'art. 2 del bando, dovranno
presentare  o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della
giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale  e  dei  servizi - Direzione generale del personale e della
formazione  - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 -
00186   Roma,  i  documenti,  in  carta  semplice,  ovvero  opportuna
autocertificazione,  attestanti  il  possesso dei titoli stessi, gia'
indicati  nella  domanda,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni
quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello in cui hanno
sostenuto il colloquio.
    Dai  documenti,  ovvero dall'autocertificazione, dovra' risultare
il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  candidati  appartenenti  alle  categorie  previste dalla legge
12 marzo  1999, n. 68, e che abbiano conseguito l'idoneita', potranno
usufruire  della  riserva  nei  limiti  stabiliti dalle norme vigenti
purche',   ai  sensi  dell'art. 8  della  predetta  legge  n. 68/1999
risultino   iscritti  negli  appositi  elenchi  istituiti  presso  la
provincia  -  servizio  del  collocamento  obbligatorio - e risultino
disoccupati  sia  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.