Art. 13. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente art. 10 riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, di cui all'allegato B del bando di concorso. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 2 del presente provvedimento. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sara' approvata con apposito provvedimento e verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.