Art. 13.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente
art. 10  riportata  da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'
di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, di cui all'allegato B del bando di concorso.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,  tenuto  conto  delle riserve di posti di cui all'art. 2 del
presente provvedimento.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   sara'  approvata  con  apposito  provvedimento  e  verra'
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
    Di  tale  pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.