Art. 14.

                           Documentazione

    I  candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far  pervenire  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione  da  parte  dell'amministrazione, un certificato medico
rilasciato  da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio   (o   da   un  medico  militare  in  servizio  permanente
effettivo),  dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al  servizio  continuativo  ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso  si  riferisce  e  l'eseguito  accertamento  sierologico del
sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Per  i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra   ed  assimilati,  invalidi  per  servizio,  invalidi  civili,
mutilati  ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di  handicap  ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza
dell'aspirante  e  contenere,  oltre  ad una esatta descrizione della
natura  e  del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti  dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste
dalla predetta norma.
    L'amministrazione,  comunque,  ha  la  facolta'  di  sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    Nello  stesso  termine  di  giorni  trenta, i candidati vincitori
dovranno   altresi'   produrre,   mediante   apposite   dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo
unico  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, gli eventuali aggiornamenti o integrazioni
richiesti,  rispetto alle dichiarazioni gia' contenute nella domanda,
concernenti   il  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  ammissione:
cittadinanza  italiana,  godimento  dei  diritti politici, iscrizione
nelle   liste  elettorali,  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi
militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di  effettuare  idonei controlli
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del  testo unico
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   qualora   dai  predetti  controlli  emerga  la  non
veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni, i candidati decadono
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
    Per  accelerare il procedimento, gli interessati possono altresi'
trasmettere,  entro  il  termine  di  cui al primo comma del presente
articolo,   copia   fotostatica,   ancorche'   non  autenticata,  dei
certificati di cui siano gia' in possesso.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta degli interessati e nel caso di comprovato impedimento, non
potra'  darsi  luogo  alla  stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso sara' dichiarato rinunciatario.