Art. 14. Documentazione I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce e l'eseguito accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste dalla predetta norma. L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso. Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori dovranno altresi' produrre, mediante apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli eventuali aggiornamenti o integrazioni richiesti, rispetto alle dichiarazioni gia' contenute nella domanda, concernenti il possesso dei seguenti requisiti di ammissione: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi degli obblighi militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali. L'amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. Per accelerare il procedimento, gli interessati possono altresi' trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui siano gia' in possesso. Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta degli interessati e nel caso di comprovato impedimento, non potra' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il candidato stesso sara' dichiarato rinunciatario.