Art. 16.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso     il    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione  generale  del  personale  e della formazione - Ufficio III
concorsi  e  assunzioni,  per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico economica del
candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   della   giustizia   -   Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi - Direzione generale del
personale  e  della  formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni -
via Arenula n. 70 00186 Roma.
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il direttore del suddetto
ufficio III.