Art. 9.

                            Prove d'esame

    L'esame  consistera'  in due prove scritte e in un colloquio, che
comprendera'  anche  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese.
    Le prove scritte verteranno su:
      1)   analisi  di  sistemi:  sistemi  informativi:  struttura  e
tipologia  dei  sistemi  informativi,  ciclo  di  vita  di un sistema
informativo, pianificazione di un sistema informativo, metodologia di
progettazione;  organizzazione degli archivi e di data base; sviluppo
di  procedure complesse con particolare riferimento alle piu' diffuse
metodologie  di  sviluppo dei progetti informatici; funzionalita' dei
sistemi  operativi;  gestione  di sistemi data base; reti locali reti
geografiche  e sistemi di comunicazione; cenni sul dimensionamento di
sistemi hardware;
      2)  gestione di un sistema di elaborazione dati: organizzazione
e  gestione  di un sistema di elaborazione dati; organizzazione della
documentazione   di   base   del   software  applicativo;  analisi  e
valutazione dei carichi di lavoro di un sistema di elaborazione dati;
metodi  e  procedure  per  la  gestione  di un sistema di informatica
distribuita;  gestione  del  software  applicativo;  sistemi  per  la
protezione del software dei dati delle comunicazioni.
    Il  colloquio  vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' su:
      1) sistemi di automazione d'ufficio;
      2) ordinamento giudiziario;
      3) nozioni di servizi di cancelleria;
      4)  elementi  di  statistica  con  particolare riferimento alla
statistica giudiziaria e ai pacchetti applicativi statistici.
    Nel  corso  del  colloquio  sara' inoltre accertata la conoscenza
della lingua inglese, parlata e scritta.
    La  mancata  presentazione  dei  candidati nella sede d'esame nei
giorni  e  nelle ore stabiliti, comportera' l'esclusione dal concorso
degli stessi.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
    Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.