Art. 10.

                       Esclusioni dal concorso

    Con  decreto  motivato  dell'autorita'  delegata  dal  Comandante
generale  della  Guardia  di  finanza  puo'  essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
    Le  proposte  di  esclusione  sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 9, comma primo, lettera a).
    Avverso   tali  esclusioni,  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      gerarchico  al  Comandante generale della Guardia di finanza ex
decreto  legislativo  30 marzo 2001 n. 165, entro trenta giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 2, comma primo del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai sensi dell'art. 21, comma primo, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma quarto, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.