Art. 13. Accertamento dell'idoneita' fisica, prova di efficienza fisica e accertamento dell'idoneita' attitudinale I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova d'esame, di cui al precedente art. 5, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica, alla prova di efficienza fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 9, comma primo, lettera c), mediante visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma. L'accertamento dell'idoneita', di cui al precedente comma, verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 14, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 9, comma primo, lettera c), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle. I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica preliminare saranno ammessi alla prova di efficienza fisica, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare, abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione, verranno ammessi con «riserva» alle ulteriori fasi concorsuali. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 9, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. Il candidato, risultato assente alla visita medica di revisione ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara' comunicato agli interessati, e' definitivo. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana m 100 e corsa piana m 1.000. L'idoneita' alle predette prove e' determinata con i criteri indicati negli allegati 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto. All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica e, pertanto, l'esclusione dal concorso. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', a giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso improrogabilmente al primo giorno utile immediatamente successivo alla scadenza delle prove previste dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 29 ottobre 2003. I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere l'accertamento attitudinale, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. Detto accertamento si articola in: test intellettivi, onde valutare la capacita' di ragionamento; test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 9, comma primo, lettera e), fissa in apposito atto i criteri di valutazione degli stessi. Avverso l'esclusione dalle prove di cui al presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate all'art. 5, ultimo comma.