Art. 16.

                             Graduatoria

    La   graduatoria   unica   di   merito   sara'   compilata  dalla
sottocommissione  di  cui  al precedente art. 9, comma primo, lettera
a).
    Saranno  iscritti  nella  graduatoria unica di merito i candidati
che  abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma secondo.
    La  graduatoria  del  concorso  si  ottiene sommando il punteggio
conseguito  nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli di cui
ai precedenti articoli 5 e 6.
    A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle  di  cui  all'art. 2,  comma nono, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
    La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.