Art. 17.

                       Vincitori del concorso

    Sono  ammessi,  al  cinquantaseiesimo  corso allievi ufficiali di
complemento  della  Guardia  di  finanza,  i candidati iscritti nella
graduatoria  unica di merito di cui al precedente art. 16, nei limiti
dei  posti  messi  a  concorso,  secondo  l'ordine  risultante  dalla
graduatoria  stessa,  sempreche'  abbiano  conseguito  il giudizio di
idoneita'  alla  visita  medica  di  controllo,  alla  quale  saranno
sottoposti,  prima  della  firma  dell'atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 9, comma primo, lettera f).
    Prima    della    visita   medica   di   controllo,   la   citata
sottocommissione  fissa,  in  apposito  atto,  con  riferimento  alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
    I  candidati  non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi   dalla   graduatoria   unica  di  merito  con  provvedimento
dell'amministrazione,   e   nelle  more,  immediatamente  rimessi  in
liberta'.
    Avverso  tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
    Il  candidato  che  non  si  presentera'  nel  giorno  e nell'ora
stabiliti  per  la  visita  medica  di  controllo  sara'  considerato
rinunciatario  e,  quindi,  escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'amministrazione.
    Eventuali  ritardi  nella  presentazione  alla  visita  medica di
controllo dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax, entro
ventiquattro  ore, ai numeri 0354042250 o 0354042215, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica
di  controllo,  potra'  differire  la  presentazione  del  candidato,
purche'  il  ritardo  sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno  dall'inizio  del  corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati  ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, di
cui al successivo art. 20, comma primo.
    Entro  venti  giorni  dall'inizio  del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,   comunque,   disponibili  tra  i  candidati  precedentemente
dichiarati  vincitori,  con  le  modalita'  di cui al primo comma del
presente articolo.
    Al  termine  del  corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno concluso con esito favorevole conseguiranno la
nomina  a  sottotenente  di  complemento  della  Guardia  di finanza,
nell'ordine  di  graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti
alla  prestazione  del  servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci.  Tale  servizio  non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati  nella  regione  in  cui  e'  compreso il comune di residenza
anagrafica dei predetti ufficiali e dei loro genitori.
    Gli  ammessi  al  corso  contraggono  una  ferma  di  servizio di
quattordici mesi.