Art. 18. Riduzioni per viaggi in ferrovia I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonche' per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla convenzione stipulata in data 6 novembre 2001 dalla Guardia di finanza con Trenitalia S.p.a. ed approvata con decreto dirigenziale n. 384258 in data 2 dicembre 2001. Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in famiglia. Le spese di vitto e alloggio, durante il periodo delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.