Art. 9. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione della prova d'esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione), membri; e) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale della Guardia di finanza ed un ufficiale medico dell'Esercito. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a tenente. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.