Art. 7. Graduatoria del concorso Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito provvisoria. La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. A parita' di punteggio i candidati saranno indicati seguendo l'ordine alfabetico.