Art. 9. Assunzione in servizio Prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale i vincitori delle selezioni, in possesso dei requisiti, saranno sottoposti alla visita per l'accertamento della permanenza dello stato invalidante e della compatibilita' tra l'invalidita' e le mansioni da svolgere. I vincitori dovranno, al momento della stipula del contratto di lavoro individuale, produrre il certificato, di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, di iscrizione nelle liste presso l'ufficio del collocamento mirato della provincia di Firenze. I vincitori, chiamati ad assumere servizio, dovranno comprovare, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro e nelle forme previste dalla normativa vigente, il possesso dei requisiti per l'assunzione. L'inadempienza, il parziale adempimento o l'omessa regolarizzazione nei termini indicati di quanto prescritto, comportera' l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi. I vincitori delle selezioni in possesso dei requisiti prescritti sono assunti in prova nella categoria B, posizione economica 1, delle aree delle selezioni a cui hanno concorso, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo ridotto all'83,33%, con diritto al trattamento giuridico ed economico derivante dalle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti.