Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    Prima   di   procedere  alla  stipula  del  contratto  di  lavoro
individuale  i  vincitori delle selezioni, in possesso dei requisiti,
saranno  sottoposti  alla  visita per l'accertamento della permanenza
dello stato invalidante e della compatibilita' tra l'invalidita' e le
mansioni da svolgere.
    I  vincitori  dovranno, al momento della stipula del contratto di
lavoro  individuale, produrre il certificato, di cui all'art. 1 della
legge  n. 68/1999,  di  iscrizione  nelle  liste presso l'ufficio del
collocamento mirato della provincia di Firenze.
    I  vincitori, chiamati ad assumere servizio, dovranno comprovare,
entro  trenta  giorni dalla data di stipula del contratto individuale
di lavoro e nelle forme previste dalla normativa vigente, il possesso
dei   requisiti   per   l'assunzione.   L'inadempienza,  il  parziale
adempimento  o  l'omessa  regolarizzazione  nei  termini  indicati di
quanto  prescritto,  comportera'  l'impossibilita'  di dar luogo alla
stipulazione  del  contratto  di  lavoro  ovvero, per i rapporti gia'
instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.
    I  vincitori delle selezioni in possesso dei requisiti prescritti
sono assunti in prova nella categoria B, posizione economica 1, delle
aree  delle selezioni a cui hanno concorso, con contratto individuale
di  lavoro  a  tempo indeterminato ed a tempo ridotto all'83,33%, con
diritto   al  trattamento  giuridico  ed  economico  derivante  dalle
disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti.