Art. 10. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la direzione gestione risorse umane dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati unicamente per le finalita' inerente al concorso e alla gestione dell'assegno di ricerca conseguente. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Borgo Grotta Gigante, 26 giugno 2003 Il presidente: Marson