Art. 10.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso la direzione gestione risorse umane dell'Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale per le finalita' di gestione
del  concorso e saranno trattati unicamente per le finalita' inerente
al concorso e alla gestione dell'assegno di ricerca conseguente.
    La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della
citata  legge tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che li
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
      Borgo Grotta Gigante, 26 giugno 2003
                                            Il presidente: Marson