Art. 2.
    La  durata  dell'assegno di ricerca e' di dodici mesi rinnovabili
sino ad un massimo di quattro anni.
    L'ammontare  annuo  lordo  dell'assegno  di  ricerca  e'  di euro
15.492,00,  comprensivo  degli  oneri  a  carico  dell'OGS  e saranno
erogati  ai  beneficiari in rate mensili; la prima rata sara' erogata
alla  fine  del  mese  in cui il titolare dell'assegno avra' iniziato
l'attivita'.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo dell'assegno, ulteriori compensi.
    All'assegnatario verranno comunque rimborsate, nella misura e con
le  modalita'  previste  per  i  dipendenti  dell'OGS  inquadrati nel
profilo  di ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora
i  medesimi siano inviati a svolgere studi e ricerche al di fuori del
luogo di fruizione dell'assegno di ricerca.
    All'assegno  si  applicano  in materia fiscale le disposizioni di
cui  all'art. 4  della  legge  13 agosto  1984,  n. 476  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  in  materia  previdenziale
quelle  di  cui  all'art. 2,  commi  26  e seg., legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Il titolare dell'assegno sara' assicurato a cura dell'Ente contro
gli infortuni.