Art. 5. I concorrenti saranno giudicati da una commissione nominata dal presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS composta da tre membri. Ai fini del giudizio di merito la commissione terra' conto dei titoli e del risultato del colloquio. La commissione provvedera' in via preliminare a determinare il punteggio complessivo a propria disposizione per la valutazione dei titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra le categorie di titoli che essa riterra' di individuare, curando di norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere superiore ad 1/3 di quello complessivo. La commissione stabilira' altresi' il punteggio da riservare al colloquio nonche' il punteggio minimo che i candidati dovranno conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi al colloquio stesso. Il colloquio vertera' sul tema oggetto dell'assegno di ricerca e sulle altre esperienze professionali o di ricerca maturate nel campo medesimo. Al termine dei propri lavori la commissione esprimera' per ogni candidato un giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e formulera' la graduatoria di merito dei candidati. Saranno compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di cui la commissione dispone. Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile. Del risultato del concorso verra' data notizia mediante affissione della graduatoria di cui al successivo art. 6 all'albo dell'Ente.