Art. 5.
    I  concorrenti  saranno giudicati da una commissione nominata dal
presidente  dell'Istituto  nazionale  di  oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS composta da tre membri.
    Ai  fini  del  giudizio di merito la commissione terra' conto dei
titoli e del risultato del colloquio.
    La  commissione  provvedera'  in via preliminare a determinare il
punteggio  complessivo  a propria disposizione per la valutazione dei
titoli  provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le  categorie  di titoli che essa riterra' di individuare, curando di
norma  che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
    La  commissione  stabilira' altresi' il punteggio da riservare al
colloquio  nonche'  il  punteggio  minimo  che  i  candidati dovranno
conseguire  nella  valutazione  dei  titoli  per  essere  ammessi  al
colloquio stesso.
    Il  colloquio vertera' sul tema oggetto dell'assegno di ricerca e
sulle  altre esperienze professionali o di ricerca maturate nel campo
medesimo.
    Al  termine  dei propri lavori la commissione esprimera' per ogni
candidato un giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e
formulera' la graduatoria di merito dei candidati.
    Saranno  compresi  nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno  attribuito,  soltanto  coloro  che  abbiano  conseguito una
votazione  non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
    Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
    Del   risultato   del   concorso  verra'  data  notizia  mediante
affissione  della  graduatoria  di  cui al successivo art. 6 all'albo
dell'Ente.