Art. 6. La graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice e' approvata con provvedimento dal presidente dell'OGS. L'assegno di ricerca sara' conferito al vincitore con stipula di apposito contratto che definisce l'oggetto della collaborazione e della attivita' di ricerca, fissa i criteri di valutazione dell'attivita' svolta dal titolare dell'assegno stesso e stabilisce i termini temporali di prova e successiva verifica. L'assegno che resti disponibile per rinuncia del vincitore, ai sensi del successivo art. 7, o qualora l'Ente attivi nuovi assegni per attivita' di collaborazione in affini campi di ricerca, potranno essere conferiti ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria entro il termine di dodici mesi dalla data di espletamento del concorso, con provvedimento del presidente dell'OGS.