Art. 6.
    La graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice
e' approvata con provvedimento dal presidente dell'OGS.
    L'assegno  di ricerca sara' conferito al vincitore con stipula di
apposito  contratto  che  definisce  l'oggetto della collaborazione e
della   attivita'   di   ricerca,  fissa  i  criteri  di  valutazione
dell'attivita' svolta dal titolare dell'assegno stesso e stabilisce i
termini temporali di prova e successiva verifica.
    L'assegno  che  resti  disponibile per rinuncia del vincitore, ai
sensi  del  successivo  art. 7, o qualora l'Ente attivi nuovi assegni
per  attivita' di collaborazione in affini campi di ricerca, potranno
essere  conferiti  ai  candidati  risultati  idonei nell'ordine della
graduatoria   entro   il   termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di
espletamento del concorso, con provvedimento del presidente dell'OGS.