Art. 7.
    Decadono   dal   diritto  all'assegno  coloro  che  non  facciano
pervenire all'OGS entro il quindicesimo giorno successivo a quello di
ricevimento   del  contratto  di  affidamento,  la  dichiarazione  di
accettare  l'assegno  stesso e coloro che, dopo averlo accettato, non
diano  inizio,  senza giustificato motivo, entro il termine stabilito
dall'OGS alle attivita' inerenti alle ricerche in programma.
    Il  provvedimento  di  decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'OGS.
    L'assegnatario  che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente  per  l'intera  durata  stabilita,  o  che si renda
responsabile  di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non  possedere  sufficiente  attitudine  alla  ricerca,  puo'  essere
dichiarato   decaduto,  con  motivato  provvedimento  del  presidente
dell'OGS dall'ulteriore godimento dell'assegno.
    Il  provvedimento  di  decadenza di cui al precedente comma viene
adottato  dal  presidente  dell'OGS su segnalazione del direttore del
dipartimento
    Il  godimento  dell'assegno e' sospeso in via temporanea nel caso
che  il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerperio,  per  malattia  di  durata
superiore  ad un mese, per partecipazione al PNRA - ENEA, o per altro
grave motivo.