Art. 8.
    A  conclusione  dei  termini  temporali  di prova e di successiva
verifica   stabiliti  nel  contratto  di  assegnazione,  il  titolare
dell'assegno  provvedera'  a  redigere  una  relazione sull'attivita'
prestata.
    Tale  relazione,  previa  valutazione  da parte del direttore del
Dipartimento  interessato, sara' trasmessa al presidente dell'OGS che
potra' confermare o meno la prosecuzione del contratto.