Art. 5.

 Valutazione delle competenze possedute e delle esperienze maturate

    1. La  valutazione  delle competenze possedute e delle esperienze
maturate  dai  candidati  e'  effettuata  dalla commissione di cui al
precedente  articolo,  secondo  la  tabella A  allegata alla delibera
n. 236/02/CONS,  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e  mediante  un
apposito   colloquio.   La  valutazione  dei  titoli  comprovanti  le
competenze  precede  il  colloquio che avra' ad oggetto le esperienze
maturate,  nonche'  le  conoscenze informatiche e la conoscenza della
lingua straniera prescelta.
    2. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei due
punteggi   utili   riportati  nella  valutazione  dei  titoli  e  del
colloquio.