Art. 5. Valutazione delle competenze possedute e delle esperienze maturate 1. La valutazione delle competenze possedute e delle esperienze maturate dai candidati e' effettuata dalla commissione di cui al precedente articolo, secondo la tabella A allegata alla delibera n. 236/02/CONS, sulla base dei titoli posseduti e mediante un apposito colloquio. La valutazione dei titoli comprovanti le competenze precede il colloquio che avra' ad oggetto le esperienze maturate, nonche' le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua straniera prescelta. 2. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei due punteggi utili riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio.