Art. 8. Graduatoria finale 1. La commissione forma la graduatoria di merito dei candidati che abbiano conseguito complessivamente almeno 10 punti. 2. A parita' di punteggio viene data preferenza ai candidati che nella precedente selezione di cui alla delibera 266/02/CONS del 6 agosto 2002 abbiano conseguito complessivamente 12 punti. 3. La graduatoria resta valida per due anni dalla data di approvazione della presente delibera.