Art. 8.

                         Graduatoria finale

    1. La  commissione  forma  la graduatoria di merito dei candidati
che abbiano conseguito complessivamente almeno 10 punti.
    2. A  parita' di punteggio viene data preferenza ai candidati che
nella  precedente  selezione  di  cui  alla  delibera 266/02/CONS del
6 agosto 2002 abbiano conseguito complessivamente 12 punti.
    3. La  graduatoria  resta  valida  per  due  anni  dalla  data di
approvazione della presente delibera.