Art. 9. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorita' e' finalizzato unicamente all'espletamento delle attivita' attinenti la selezione ed avverra' presso gli uffici dell'Autorita' con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.