Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai  sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, si informano i candidati
che  il  trattamento  dei  dati  personali da essi forniti in sede di
partecipazione  alla  selezione  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine
dall'Autorita'   e'  finalizzato  unicamente  all'espletamento  delle
attivita'  attinenti  la  selezione  ed  avverra'  presso  gli uffici
dell'Autorita'  con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi  e  nei  limiti  necessari per perseguire le predette finalita',
anche  in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di
tali  dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e
il  possesso  di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere
tale  valutazione.  Ai  candidati  sono riconosciuti i diritti di cui
all'art. 13  della  citata  legge  n. 675/1996  e, in particolare, il
diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o  raccolti  in  violazione  della  legge, nonche' di opporsi al loro
trattamento    per   motivi   legittimi   rivolgendo   le   richieste
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.