Art. 10.

                       Assegnazione delle sedi

    Ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 ottobre
1999,   n. 389,   i   candidati   che   risulteranno  idonei  saranno
contemporaneamente  interpellati  secondo  l'ordine  di graduatoria e
l'indicazione espressa non potra' essere modificata.
    Il  candidato  che  non indichera' la farmacia prescelta entro il
quinto  giorno  successivo  a quello in cui ha ricevuto l'interpello,
sara' escluso dall'assegnazione.
    L'assegnazione  delle  sedi  avverra'  secondo  l'ordine previsto
dalla graduatoria.
    Nel  caso  in  cui  venga  scelta  una sede sulla quale esiste un
ricorso  pendente,  il  candidato  dovra'  dichiarare di rinunciare a
qualsiasi  richiesta  o  azione  nei  confronti  dell'amministrazione
regionale conseguente alle decisioni in merito al ricorso medesimo.
    Il candidato dovra' altresi' dichiarare di rinunciare a qualsiasi
richiesta  o  azione  nei  confronti  dell'amministrazione  regionale
conseguente  alle  decisioni relative a ricorsi eventualmente rivolti
contro gli atti inerenti al concorso di cui al presente bando.
    In  assenza di tali espresse dichiarazioni, la scelta operata dal
candidato  sara'  considerata nulla e l'amministrazione regionale non
provvedera' all'assegnazione delle sedi farmaceutiche indicate.
    Le   sedi  farmaceutiche  resesi  disponibili  saranno  assegnate
secondo  l'ordine  di  graduatoria  agli altri candidati a cui non e'
stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
    L'indicazione non potra' essere modificata.