Art. 10. Assegnazione delle sedi Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389, i candidati che risulteranno idonei saranno contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria e l'indicazione espressa non potra' essere modificata. Il candidato che non indichera' la farmacia prescelta entro il quinto giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'interpello, sara' escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avverra' secondo l'ordine previsto dalla graduatoria. Nel caso in cui venga scelta una sede sulla quale esiste un ricorso pendente, il candidato dovra' dichiarare di rinunciare a qualsiasi richiesta o azione nei confronti dell'amministrazione regionale conseguente alle decisioni in merito al ricorso medesimo. Il candidato dovra' altresi' dichiarare di rinunciare a qualsiasi richiesta o azione nei confronti dell'amministrazione regionale conseguente alle decisioni relative a ricorsi eventualmente rivolti contro gli atti inerenti al concorso di cui al presente bando. In assenza di tali espresse dichiarazioni, la scelta operata dal candidato sara' considerata nulla e l'amministrazione regionale non provvedera' all'assegnazione delle sedi farmaceutiche indicate. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili saranno assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati a cui non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso. L'indicazione non potra' essere modificata.