Art. 11.

                     Autorizzazione all'apertura

    Il  rilascio  dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio della
farmacia  da  parte  dell'azienda  U.S.L.  della  Valle d'Aosta sara'
subordinato   all'osservanza   delle   disposizioni  contenute  degli
articoli  108  (e  successive modificazioni), 111, 112 del T.U.LL.SS.
27 luglio 1934, n. 1265.
    Per  tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e
relativo   alle   norme   per   lo   svolgimento  del  concorso,  per
l'assegnazione  delle  sedi  e  per  l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio   delle  farmacie,  valgono  le  disposizioni  al  riguardo
contenute   nel  T.U.LL.SS.  27 luglio  1934,  n. 1265,  nella  legge
2 aprile  1968,  n. 475,  nella  legge  8 novembre  1991, n. 362, nel
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n.
298,   nel   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 febbraio 1998, n. 34 e, per quanto applicabili, nei regolamenti di
cui  al  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1706 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.