Art. 11. Autorizzazione all'apertura Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio della farmacia da parte dell'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta sara' subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute degli articoli 108 (e successive modificazioni), 111, 112 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e relativo alle norme per lo svolgimento del concorso, per l'assegnazione delle sedi e per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle farmacie, valgono le disposizioni al riguardo contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nella legge 2 aprile 1968, n. 475, nella legge 8 novembre 1991, n. 362, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998, n. 34 e, per quanto applicabili, nei regolamenti di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.