Art. 4. Documentazione da allegare alla domanda Il concorrente potra' allegare alla domanda di partecipazione al concorso tutti quei documenti, certificati di servizio, pubblicazioni che riterra' utile produrre ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per titoli di studio e di carriera nonche' per i titoli relativi all'esercizio professionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298. Si precisa che e' tuttora in vigore l'agevolazione prevista dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, per i titolari, i direttori ed i collaboratori delle farmacie rurali. Il concorrente potra' altresi' sostituire in tutto o in parte la documentazione di cui sopra tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', utilizzando l'allegato C ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa. Per le pubblicazioni e gli altri lavori scientifici non sono ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozza di stampa. La documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta in originale o in copia autentica e deve essere specificatamente indicata in apposito elenco redatto in carta semplice ed in triplice copia datato e firmato dal candidato. Ai certificati ed ai documenti dei cittadini della U.E., se redatti in lingua diversa dall'italiano, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero e redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare qualora i documenti siano in possesso gia' dell'amministrazione. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, inoltre un certificato medico rilasciato da un medico di sanita' pubblica dell'azienda U.S.L. o da un ufficiale medico militare, atto a comprovare che il concorrente e' esente da malattie, difetti o imperfezioni che impediscono l'esercizio personale della farmacia nonche' da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che non rendano pericoloso l'esercizio medesimo. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.