Art. 4.

               Documentazione da allegare alla domanda

    Il  concorrente potra' allegare alla domanda di partecipazione al
concorso tutti quei documenti, certificati di servizio, pubblicazioni
che  riterra'  utile produrre ai fini dell'assegnazione del punteggio
previsto  per  titoli  di  studio  e di carriera nonche' per i titoli
relativi  all'esercizio  professionale  ai sensi degli articoli 5 e 6
del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298.
    Si  precisa  che  e'  tuttora  in  vigore l'agevolazione prevista
dall'art. 9  della  legge  8 marzo  1968,  n. 221,  per i titolari, i
direttori ed i collaboratori delle farmacie rurali.
    Il  concorrente potra' altresi' sostituire in tutto o in parte la
documentazione di cui sopra tramite dichiarazioni sostitutive di atto
di  notorieta',  utilizzando  l'allegato  C  ai sensi della normativa
vigente in materia di semplificazione amministrativa.
    Per  le  pubblicazioni  e  gli  altri lavori scientifici non sono
ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozza di stampa.
    La  documentazione  allegata alla domanda deve essere prodotta in
originale  o  in  copia  autentica  e  deve  essere  specificatamente
indicata  in apposito elenco redatto in carta semplice ed in triplice
copia datato e firmato dal candidato.
    Ai  certificati  ed  ai  documenti  dei  cittadini della U.E., se
redatti  in  lingua  diversa  dall'italiano, deve essere allegata una
traduzione   in   lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero  e  redatta  dalla  competente rappresentanza diplomatica o
consolare    qualora    i    documenti   siano   in   possesso   gia'
dell'amministrazione.
    Alla  domanda  di partecipazione deve essere allegato, inoltre un
certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  di  sanita' pubblica
dell'azienda  U.S.L.  o  da  un  ufficiale  medico  militare,  atto a
comprovare  che  il  concorrente  e'  esente  da  malattie, difetti o
imperfezioni  che  impediscono  l'esercizio  personale della farmacia
nonche'  da  malattie  contagiose  in  atto che non abbiano carattere
temporaneo e che non rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
    Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a
sei mesi dalla presentazione della domanda.