Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' costituita in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, e alle leggi regionali n. 70 del 25 ottobre 1982 e n. 44 del 15 luglio 1985.