Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice sara' costituita in conformita' delle
disposizioni  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, e alle leggi regionali
n. 70 del 25 ottobre 1982 e n. 44 del 15 luglio 1985.