Art. 7.

                      Accertamento delle lingue

    Al  fine  di  verificare  la condizione prevista dalla lettera c)
dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  i  candidati  ammessi  a  partecipare  al
concorso  non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
Stati  membri  dell'Unione  europea,  dovranno  sostenere  una  prova
preliminare  di  accertamento della conoscenza della lingua italiana,
consistente  in  una  conversazione  in  detta  lingua, in analogia a
quanto  previsto  per  l'accertamento  della  conoscenza della lingua
francese.
    L'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  italiana verra'
eseguito,  prima  dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
francese, dalla commissione esaminatrice integrata, solamente in caso
di  ammissione  al  concorso  di  candidati  non  in  possesso  della
cittadinanza  italiana  ma  di  quella  di  Stati  membri dell'Unione
europea,  con  un  esperto  di lingua italiana, nominato dalla giunta
regionale.
    I  candidati  che non conseguiranno la sufficienza nella predetta
prova non saranno ammessi alle successive prove del concorso.
    Ai   sensi   della   legge   regionale   15 luglio  1985,  n. 44,
l'ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del concorso e',
inoltre,  subordinata  al  preventivo  accertamento  della conoscenza
della lingua francese.
    I  candidati  dovranno, pertanto, sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese, consistente
in una conversazione in detta lingua.
    L'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese verra'
eseguito  dalla  commissione  esaminatrice,  previa  integrazione dei
componenti  di  diritto  della commissione medesima con un docente di
lingua  francese,  in  servizio  di ruolo nelle scuole della regione,
nominato dalla giunta regionale.
    I  candidati  che non conseguiranno la sufficienza nella predetta
prova non saranno ammessi alla successiva prova attitudinale.