Art. 7. Accertamento delle lingue Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c) dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di Stati membri dell'Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in una conversazione in detta lingua, in analogia a quanto previsto per l'accertamento della conoscenza della lingua francese. L'accertamento della conoscenza della lingua italiana verra' eseguito, prima dell'accertamento della conoscenza della lingua francese, dalla commissione esaminatrice integrata, solamente in caso di ammissione al concorso di candidati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di Stati membri dell'Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nominato dalla giunta regionale. I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella predetta prova non saranno ammessi alle successive prove del concorso. Ai sensi della legge regionale 15 luglio 1985, n. 44, l'ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del concorso e', inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese. I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preliminare diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese, consistente in una conversazione in detta lingua. L'accertamento della conoscenza della lingua francese verra' eseguito dalla commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un docente di lingua francese, in servizio di ruolo nelle scuole della regione, nominato dalla giunta regionale. I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella predetta prova non saranno ammessi alla successiva prova attitudinale.