Art. 9.

                    Formazione della graduatoria

    Dopo  aver  espletato la prova attitudinale, la commissione forma
la  graduatoria  di  merito  dei  candidati,  sommando  il  punteggio
conseguito   da  ciascun  concorrente  con  i  titoli,  al  punteggio
conseguito nelle prove stesse.
    La giunta regionale riconosciuta la regolarita' del procedimento,
approva,  con  propria  deliberazione  la graduatoria dei concorrenti
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.
    I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria sono invitati
dalla  competente  struttura  regionale  a  presentare,  entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale
della regione, i seguenti documenti in regola con le norme vigenti in
materia di bollo:
      originale  del  titolo  di  studio  ovvero documento rilasciato
dalla  competente  autorita'  in  sostituzione  dello  stesso o copia
autentica  dello  stesso  dal  quale  si  possa evincere la votazione
riportata;
      certificato  di  abilitazione  professionale  o di abilitazione
definitiva   rilasciato   dalle  competenti  autorita'  oppure  copia
autentica dello stesso;
      certificato   di  iscrizione  all'albo  professionale  o  copia
autentica dello stesso;
      copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare
ovvero,  per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di
esito di leva (per i concorrenti di sesso maschile);
      certificato  rilasciato  dal  comune  di residenza, attestante:
data  e  luogo di nascita, residenza, godimento dei diritti politici,
cittadinanza di uno Stato U.E.;
      certificato generale del casellario giudiziario,
tutti  gli  altri  certificati  e  documenti  eventualmente necessari
previsti  dal presente bando per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti.
    I  certificati  di  cui  ai  punti  precedenti,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  devono  avere  la  data non anteriore a sei mesi
rispetto  a  quella  del  ricevimento  della  lettera  di invito alla
presentazione.
    Sono  comunque  ammessi,  ai sensi della normativa vigente, anche
oltre  il suddetto termine di validita' nel caso in cui l'interessato
dichiari,  sottoscrivendo  in fondo al documento, che le informazioni
contenute  nel  certificato  stesso non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio.