Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ammonta Euro 10.561,54(1). Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio docenti nella misura del 50% della borsa stessa. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata legale del corso. (1) La borsa di studio e' soggetta a contributo INPS (10% o 14%), ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, di cui 1/3 a carico del dottorando. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.