Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 (1).
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi  di  permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
collegio dei docenti, nella misura del 50% della borsa stessa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata legale del corso.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta  giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora  l'avente  titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    (1)  La  borsa di studio e' soggetta a contributo I.N.P.S. (10% o
14%),  ex  art. 2,  comma 26,  della  legge n. 335/1995, di cui 1/3 a
carico del dottorando.