Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all'art. 3 del presente bando. L'universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato di ricerca. Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.