Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del corso. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.