Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  conferito  dal rettore, si
consegue  all'atto  del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del corso.
    La  commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore,  su  designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.