Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione giudicatrice ammettera' in soprannumero in misura non eccedente il 25% del numero totale dei posti attivati: candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997; candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento).