Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    L'importo annuo lordo della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art.  1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,541.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi  di  permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
collegio docenti nella misura del 50% della borsa stessa.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata legale del corso.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
    Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla borsa di studio subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    (1)  (La borsa di studio e' soggetta a contributo I.N.P.S. (10% o
14%),  ex  art. 2,  comma  26  della  legge n. 335/1995, di cui 1/3 a
carico del dottorando).